Per i finanziamenti «infragruppo», resta il rischio bancarotta
Secondo la Cassazione, anche per le operazioni con società controllate o collegate devono esserci adeguate contropartite e valide garanzie
Il principio in base al quale è suscettibile di integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione la concessione di finanziamenti a terzi quando, al momento del rilascio, il rimborso appariva impossibile o altamente improbabile, pure in ragione della mancata “assistenza” di adeguate garanzie, si applica anche nel caso di rapporti tra società controllate o collegate.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 28 settembre 2012 n. 37637.
La premessa da cui parte la Suprema Corte è rappresentata dal fatto che per distrazione – giuridicamente apprezzabile ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 del RD 267/42 – deve intendersi qualsiasi distacco del bene o di utilità economiche dal patrimonio dell’imprenditore ...
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