Fabbricati abitativi, opzione per l’IVA nell’atto di locazione
Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del DL 83/2012, in caso di opzione, l’IVA si potrà applicare al momento della fatturazione dei canoni
Per fabbricati abitativi s’intendono gli edifici a destinazione abitativa, classificati o classificabili nelle categorie catastali da A/1 a A/11, esclusa la A/10 (ufficio). In base all’attuale formulazione dell’art. 10, primo comma, n. 8), del decreto IVA, tutte le locazioni di immobili a destinazione abitativa sono esenti ai fini IVA, compresi i leasing di immobili abitativi.
Sono, tuttavia, imponibili ad IVA, a seguito di apposita opzione, le seguenti operazioni:
- locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle (sole) imprese costruttrici degli stessi ovvero dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380; ...
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