Riforma del condominio, modifica delle parti comuni anche senza unanimità
È possibile così modificare la destinazione d’uso, purché l’innovazione non pregiudichi stabilità, sicurezza o decoro del fabbricato
Tra le novità di maggiore rilevanza apportate dalla legge di riforma del condominio vanno annoverate le norme su parti e impianti comuni.
L’art. 1117-ter (“Modificazioni delle destinazioni d’uso”), introdotto dalla riforma, dispone che “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni” e descrive altresì la procedura “rafforzata” che deve essere a tale proposito seguita per la convocazione dell’assemblea (preavviso di almeno 20 giorni dall’adunanza) e per la relativa informativa. L’ultimo comma dell’articolo ...
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