Rimborsabili i «vecchi iscritti ai vecchi fondi» di previdenza complementare
Ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 si applica la ritenuta d’imposta del 12,50%, come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione
Gli iscritti ad enti di previdenza complementare prima del 29 aprile 1993, data di entrata in vigore del DLgs. 21 aprile 1993 n. 124 (con il quale è stata introdotta la prima disciplina organica della previdenza complementare), hanno diritto al rimborso delle maggiori imposte pagate sui rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000, che sono stati tassati come redditi di lavoro dipendente (ancorché separatamente, con l’aliquota del TFR) invece che come redditi di capitale con l’applicazione della ritenuta d’imposta del 12,50%.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 102 di ieri, che ritorna sulla tassazione delle prestazioni di previdenza complementare, erogate sotto forma di capitale, nei confronti dei “vecchi iscritti ai vecchi ...
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