Il giudicato esterno opera sempre nel contenzioso tributario
Il Fisco non può accertare una pretesa prima con cartella di pagamento e poi con avviso di accertamento
Nel sistema processuale tributario valgono, in quanto compatibili con il meccanismo impugnatorio di tale modello rituale, i principi fondamentali propri del processo civile, e quindi anche l’effetto del giudicato esterno.
Ai sensi dell’art. 2909 c.c., l’autorità di una sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa.
Ciò trova piena applicazione in campo fiscale, anche se occorre effettuare una precisazione in merito all’autonomia dei periodi d’imposta.
A partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 13916/2006, è ormai pacifico che l’efficacia del giudicato esterno non trova ostacolo nell’autonomia delle annualità d’imposta, nella misura in cui la causa concerna “fattispecie ad effetto permanente”.
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