Non comunicare le dichiarazioni d’intento è una violazione formale
È il risultato cui giunge la C.T. Reg. di Milano, con un’interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata della disciplina
Una recente pronuncia della C.T. Prov. di Varese ha stabilito la non punibilità, con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, della violazione compiuta dal fornitore dell’esportatore abituale che abbia omesso di comunicare all’Agenzia i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute (si veda “L’omesso invio della dichiarazione d’intento è errore «non punibile»” del 14 marzo).
A fondamento di tale conclusione, i giudici di primo grado hanno osservato che, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DLgs. n. 471/1997, l’infrazione è commessa da “(c)hi effettua operazioni senza addebito d’imposta, in mancanza della dichiarazione d’intento”, mentre nel caso materiale, risolto con la sentenza n. 15/12/13 del 23 gennaio 2013, ...
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