Ai fini IRAP, il bene «costoso ma indispensabile» non conta
Per la C.T. Reg. del Veneto, un mero possesso di beni strumentali costosi non integra in automatico «autonoma organizzazione»
Alla luce degli ormai innumerevoli interventi della Corte di Cassazione, è ormai chiaro che la sussistenza del presupposto impositivo IRAP deve essere sempre analizzata verificando, caso per caso, se un professionista eserciti (o meno) un’attività “autonomamente organizzata”, ex art. 2 del DLgs. n. 446/1997.
Al riguardo, la questione della difficile individuazione dei presupposti in presenza dei quali gli esercenti arti e professioni sono esclusi dall’assoggettamento al tributo ruota spesso intorno all’utilizzo professionale di beni strumentali di ingente valore e, nel dibattito giurisprudenziale, la Suprema Corte ha più volte affermato che l’utilizzo di beni economicamente importanti non implica necessariamente l’assoggettamento ad IRAP del professionista
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