Contributo addizionale anche per i lavoratori somministrati a termine
Per il Ministero del Lavoro, il contributo addizionale ex L. 92/2012 va applicato in ogni rapporto in cui sia fissata la data di cessazione
Tra le modalità di finanziamento dell’ASpI, l’art. 2, comma 28 della L. 92/2012 ha previsto anche l’applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato.
Ciò premesso, con la risposta ad interpello n. 15 di ieri, 17 aprile 2013, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il predetto contributo addizionale è dovuto anche nell’ambito della somministrazione a termine, nonché nel caso di lavoratori in mobilità somministrati a tempo determinato.
La risposta in esame è stata fornita in seguito alla presentazione di un quesito dal parte dell’Assosomm (l’Associazione Italiana ...
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