Il finanziamento non è concluso senza la volontà delle parti di vincolarsi
Assonime esamina la territorialità dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti alla luce dei chiarimenti resi dall’Agenzia
Ci vuole “cautela” nel verificare se, ai fini fiscali, un contratto di finanziamento possa dirsi “concluso” in Italia, già prima della sua formalizzazione all’estero. Infatti, l’introduzione di elementi discrezionali in tale valutazione è passibile di determinare effetti negativi anche in ambiti diversi da quello strettamente tributario.
Questo è il monito che si ricava dalla circ. Assonime n. 13, del 7 maggio 2013, a commento della ris. Agenzia delle Entrate 28 marzo 2013 n. 20, in tema di imposta sostitutiva sui finanziamenti stipulati all’estero (si veda “Il finanziamento stipulato all’estero non integra l’abuso del diritto” del 29 marzo 2013).
Si ricorda che, nella ris. 20/2013, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver ...
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