Applicazione retroattiva degli studi evoluti non sempre vietata
La circ. 23 dell’Agenzia fornisce due precisazioni che «derogano» al divieto di utilizzo ai fini dell’accertamento
Le risultanze degli studi di settore evoluti, ove più favorevoli al contribuente ed a richiesta dello stesso in sede di contraddittorio, non possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento con riguardo a periodi d’imposta precedenti al 2012. È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23 del 15 luglio scorso, circa le novità in materia di studi di settore applicabili nel periodo d’imposta 2012.
Va rimarcato che le circolari in materia di studi di settore emanate dall’Amministrazione finanziaria negli ultimi anni, chiariscono, in modo “categorico”, che gli studi evoluti non possono essere applicati ai periodi d’imposta precedenti la loro approvazione, in quanto comprensivi dei correttivi congiunturali, i cui risultati tengono ...
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