Concordato preventivo, controllo del tribunale sulla fattibilità
Verifica diretta di natura giuridica, ma non sulla convenienza del piano
L’art. 161, comma 3, del RD 267/1942 stabilisce che, ai fini dell’ammissione della procedura di concordato preventivo, la fattibilità del piano proposto dal debitore, per il soddisfacimento dei creditori, deve essere attestata da un professionista indipendente, nominato dal debitore. L’art. 162 L. fall. impone, tuttavia, al tribunale di dichiarare l’inammissibilità della domanda, qualora venga constata l’assenza dei presupposti di cui agli artt. 160, commi 1 e 2, e 161 L.fall. e, quindi, anche quelli concernenti la veridicità dei dati indicati e della fattibilità del piano.
A questo proposito, la Cass. SS.UU. n. 1521 del 23 gennaio 2013, ha sostenuto che nessun dubbio sussiste in ordine alla verifica della fattibilità giuridica del piano di concordato preventivo: ...
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