Tenuta del fascicolo della clientela anche con modalità informatiche
Indicazioni sul contenuto del fascicolo della clientela sono fornite nelle Linee guida del CNDCEC
Ai sensi dell’art. 36, comma 1 del DLgs. 231/2007, i destinatari della normativa antiriciclaggio conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui al citato art. 36, i professionisti e i revisori legali istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici (ex art. 38, comma 1) ovvero, in alternativa, un registro della clientela, ai sensi dell’art. 38, comma 2, primo periodo. L’istituzione del fascicolo della clientela è prevista nel secondo periodo del comma 2 dell’art. 38
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