Nel «nuovo» reclamo, sospensione dei pagamenti per novanta giorni
Talvolta pagare il novantunesimo giorno comporta la sanzione del 30% da tardivo versamento
In base alle novità apportate dalla legge di stabilità, ora è sancito che la notifica del reclamo causa la sospensione della riscossione degli importi richiesti con l’atto impugnato sino al termine della fase di mediazione, perciò sino al decorso di novanta giorni dalla notifica del reclamo (si introduce il “nuovo” comma 9-bis all’art. 17-bis del DLgs. 546/92).
Ciò significa che la sospensione permane per una durata minima di novanta giorni dalla notifica del reclamo, alla quale potrebbe doversi sommare il periodo di “pausa estiva” (ora al predetto termine di novanta giorni si applica la normativa sui termini processuali).
In sostanza, perde di rilievo la problematica relativa all’impossibilità di chiedere al giudice la sospensiva ex art. 47 del DLgs.
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