Rinuncia a impugnare il licenziamento valida senza il rispetto della procedura
Non paiono sussistere motivazioni di tipo giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale sia escluso dalla disciplina di cui all’art. 2113 c.c.
Con l’interpello n. 1 del 22 gennaio 2014, il Ministero del Lavoro ha affermato la validità di una conciliazione, conclusa in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinunci al diritto a impugnare il licenziamento, anche nell’ipotesi in cui lo stesso sia stato effettuato senza rispettare la procedura preventiva prevista dall’art. 7 della L. 604/1966.
In risposta ad un quesito di Confindustria, sono stati, dunque, forniti chiarimenti sulla relazione tra l’art. 2113 c.c., concernente la rinuncia, ossia l’atto con cui il lavoratore decida di non esercitare più un proprio diritto, e il nuovo art. 7 della legge sui licenziamenti individuali, inserito dalla riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012).
In base alla citata norma codicistica, sono invalide le rinunce e ...
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