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Estinzione del giudizio anche senza certificazione dell’Ufficio

Sulla definizione delle liti del 2011, la Cassazione richiama il principio del legittimo affidamento

/ Alfio CISSELLO

Giovedì, 27 marzo 2014

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La sentenza 7154, depositata ieri, della Corte di Cassazione sancisce che qualora, successivamente all’ordine di deposito del giudice, la parte pubblica non abbia depositato la certificazione di regolarità della definizione delle liti pendenti, il Collegio può dichiarare comunque estinto il giudizio, in quanto ciò è espressione del principio del legittimo affidamento di cui all’art. 10 della L. 212/2000.

Per comprendere appieno i termini della questione, occorre riepilogare brevemente la disciplina sottesa alla causa.
L’art. 39, comma 12 del DL 98/2011 aveva introdotto una definizione delle liti pendenti al 31 dicembre 2011, circoscritta ai processi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro.
I versamenti andavano eseguiti entro il 2 aprile ...

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