Per il falso in bilancio contano gli elementi costitutivi del fatto
Per la Cassazione, la diversa qualificazione fornita dai giudici di merito non viola il diritto di difesa se gli elementi costitutivi restano i medesimi
Anche se i giudici di primo grado e di appello hanno diversamente qualificato il fatto (impedito controllo ex art. 2625 c.c., prima, e false comunicazioni sociali con danno ex art. 2622 c.c., poi) la condanna in sede di merito resta legittima se fondata sui medesimi elementi costitutivi del fatto ovvero l’esposizione in bilancio di dati contabili non rispondenti al vero, o la loro mancata esposizione, per creare liquidità “non ufficiali” da utilizzare a fini personali, con danno per la società ed emersione tardiva della situazione di crisi che costringe i soci ad un’adeguata ricapitalizzazione.
A precisarlo è la Cassazione nella sentenza 17 aprile 2014 n. 17060. Nel caso di specie, l’amministratore di fatto di una srl forniva al commercialista una serie di dati ...
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