Il diniego espresso di rimborso non soggiace all’obbligo motivazionale
La Cassazione distingue gli atti impositivi dalle liti di rimborso, ove l’onere probatorio è in capo al contribuente
L’obbligo di motivazione degli atti impositivi, che si concretizza nell’indicare i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, vale solo per i provvedimenti ove viene vantata una maggiore imposta nei confronti del contribuente e non per i dinieghi di rimborso, ove, in sostanza, si tratta di un processo “al contrario”, siccome è il contribuente che, rivestendo la qualifica di attore in senso effettivo, deve dimostrare i fatti costitutivi della domanda.
Questo è l’interessante principio fissato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 8998 del 18 aprile 2014.
Da ciò consegue l’infondatezza del motivo di ricorso del contribuente, con cui si chiede la nullità dell’atto per violazione dell’art. 7 della L. 212/2000.
Nelle ipotesi ordinarie (si pensi ...
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