Servizi infragruppo deducibili anche senza importo predeterminato
Potrebbe essere sufficiente l’esistenza di un criterio logico e razionale con cui poter quantificare, anche a posteriori, il componente di reddito
La C.T. Reg. di Roma, con la sentenza 1767/38/14, è tornata ad occuparsi della deducibilità delle prestazioni infragruppo, ovvero di quelle spese che originano tipicamente dai cosiddetti cost sharing agreement, o service agreement, e sono relative ai servizi intercompany resi generalmente dalla capogruppo alle società controllate per attività poste in essere a vario titolo, da quelle commerciali, gestionali, fiscali e contabili, sino a quelle di marketing e di promozione e pubblicità.
Per poter soddisfare tutti i requisiti previsti dall’art. 109 del TUIR per la deducibilità di detti costi – inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità e competenza – è necessario che il contribuente, id est la società che riceve i servizi intercompany, predisponga adeguata documentazione probatoria ...
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