La delega fiscale «limita» il raddoppio dei termini decadenziali
Con la sua attuazione, esso non potrà operare se le violazioni vengono riscontrate dopo lo spirare dell’ordinario termine «corto» di decadenza
La questione del raddoppio dei termini per l’esercizio del potere di accertamento in caso di sussistenza delle condizioni per la trasmissione della notitia criminis è stata ampiamente esaminata, anche su Eutekne.info. La motivazione di tanto interesse risiede nella peculiarità delle disposizioni di riferimento e di come le stesse siano state interpretate dalla Consulta, in modo tale da minare – come acutamente osservato dalla migliore dottrina – “il principio dell’affidamento nella conoscibilità delle procedure”.
L’art. 37, commi 24 e 25 del DL 223/2006, nel modificare gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, che disciplinano i termini di decadenza per l’esercizio dell’attività accertatrice, ha introdotto un nuovo comma in entrambi i predetti ...
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