Nella tassazione separata ruolo nullo senza avviso bonario
La Cassazione afferma che non può essere violata la procedura di liquidazione indicata dalla L. 311/2004
Con la sentenza 11000 depositata ieri, la Corte di Cassazione ha sancito che l’omissione della c.d. “comunicazione bonaria” di cui all’art. 1 comma 412 della L. 311/2004 comporta la nullità della successiva cartella di pagamento, siccome è violato il procedimento di liquidazione delle imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata.
L’art. 1 comma 412 della L. 311/2004 ha sancito che l’esito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, eseguito in maniera automatizzata ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73, è comunicato al contribuente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Sono quindi state estese al controllo automatico dei redditi soggetti a tassazione separata le procedure già previste per i redditi tassati ...
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