Bancarotta con prova semplificata per la responsabilità del prestanome
Con un amministratore di fatto, è necessario distinguere, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, il mero prestanome dall’amministratore di diritto
Ai fini della responsabilità per bancarotta fraudolenta dell’amministratore di diritto, in presenza di un amministratore di fatto, occorre distinguere l’ipotesi in cui il primo sia un mero prestanome da quella in cui, invece, rivesta il ruolo di amministratore legale effettivo. Mentre in quest’ultimo caso è necessario motivare adeguatamente, sia sul piano oggettivo che soggettivo, in ordine al concorso di persone nel reato, nel primo l’onere probatorio risulta semplificato.
Sono queste le indicazioni fornite dalla sentenza della Cassazione n. 22846 depositata ieri, 30 maggio 2014.
L’amministratore di una srl fallita, avente ad oggetto sociale la compravendita di motocicli, veniva condannato, sia in primo grado che in appello, per bancarotta fraudolenta patrimoniale ...
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