Modifica della residenza irrilevante ai fini PEX
Se la partecipata risiedeva in un Paradiso fiscale al momento dell’acquisto delle azioni, non è più possibile beneficiare dell’esenzione
Per i soggetti IRES che realizzano una plusvalenza sulla cessione di partecipazioni detenute in società non residenti, il regime della participation exemption consente di beneficiare dell’esenzione nella misura del 95%.
Ad ogni modo, il regime in commento può essere adottato al ricorrere dei requisiti indicati nell’art. 87 comma 1 del TUIR, ossia:
- ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione (lett. a);
- iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (lett. b);
- residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata (lett. c);
- esercizio da parte della società partecipata ...
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