Monitoraggio per i beneficiari in base alla natura del trust estero
Dopo la L. 97/2013 obbligo esteso, oltre che ai possessori diretti, anche ai «titolari effettivi» dell’investimento
Il monitoraggio fiscale sugli investimenti all’estero si fonda sul generale principio in base al quale l’indicazione deve riguardare attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (art. 4 del DL n. 167/1990). Con le modifiche introdotte dalla L. n. 97/2013, l’obbligo di indicazione è stato esteso, oltre che ai possessori diretti, anche ai “titolari effettivi” dell’investimento, secondo la definizione prevista dalla normativa in materia di antiriciclaggio, che fa riferimento alla persona o persone fisiche “beneficiarie” effettive del 25% o più del “patrimonio”.
Tuttavia, è bene precisare che, con riferimento ai trust esteri, l’obbligo di indicazione dipende, in primo luogo, dalla natura stessa del trust. Qualora ...