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FISCO

Regole fiscali più semplici per i proventi da OICR

Con liquidazione del fondo, non si genera mai un reddito diverso imponibile ma solo redditi di capitale ed eventualmente minusvalenze deducibili

/ Salvatore SANNA

Venerdì, 11 luglio 2014

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La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 di ieri, 10 luglio, è intervenuta sulle modifiche al regime fiscale degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) effettuate dal DLgs. 44/2014.
In particolare, si osserva che per effetto delle nuove disposizione introdotte nell’art. 26-quinquies del DPR 600/73 e nell’art. 10-ter della L. 77/83 sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR. Infatti, è stata eliminata la previsione che il costo delle quote o azioni e il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle stesse debbano essere determinati in ogni caso con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell’OICR, vale a dire prendendo in considerazione ...

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