Regole fiscali più semplici per i proventi da OICR
Con liquidazione del fondo, non si genera mai un reddito diverso imponibile ma solo redditi di capitale ed eventualmente minusvalenze deducibili
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 di ieri, 10 luglio, è intervenuta sulle modifiche al regime fiscale degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) effettuate dal DLgs. 44/2014.
In particolare, si osserva che per effetto delle nuove disposizione introdotte nell’art. 26-quinquies del DPR 600/73 e nell’art. 10-ter della L. 77/83 sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR. Infatti, è stata eliminata la previsione che il costo delle quote o azioni e il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle stesse debbano essere determinati in ogni caso con riferimento ai valori indicati nei prospetti periodici dell’OICR, vale a dire prendendo in considerazione ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41