Fondi immobiliari prorogabili di altri due anni
La legge di conversione del decreto «Competitività» ha consentito tale possibilità in aggiunta all’ordinaria proroga triennale
La grave e perdurante crisi che ha colpito il mercato immobiliare ha creato evidenti difficoltà anche ai fondi di investimento immobiliari che, giunti in prossimità del termine della propria vita – in base alla durata prestabilita dal regolamento di gestione – si trovano a dover avviare la fase di liquidazione degli attivi, propedeutica alla distribuzione fra i partecipanti della liquidità riveniente dalle dismissioni e all’estinzione del fondo.
A questo proposito, meritano apprezzamento le disposizioni inserite nell’art. 22 in fase di conversione del DL “Competitività” 24 giugno 2014 n. 91. I nuovi commi da 5-bis a 5-novies, infatti, disciplinano in dettaglio la possibilità (nonché le modalità e le condizioni) di prorogare in via straordinaria la durata “per un ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41