Ultimi giorni per il ravvedimento operoso sul 2013
Ravvedibili le infedeli dichiarazioni su tutte le imposte, così come i tardivi versamenti
L’art. 13 del DLgs. 472/97 legittima i contribuenti a ricorrere al c.d. “ravvedimento operoso”, in sostanza, per tutte le condotte che hanno comportato una violazione della legge fiscale, a meno che la legge stessa non introduca una deroga espressa.
Per l’Agenzia delle Entrate (si veda la circolare 180 del 1998) le uniche condotte non ravvedibili sono quelle che hanno origine fraudolenta, in quanto non si tratta di “errori” od “omissioni”, tipico è il caso dell’utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, almeno in senso oggettivo.
Il ravvedimento, comunque, è possibile solo se la violazione non è ancora stata constatata, e se, in generale, non ha avuto inizio un controllo fiscale.
Relativamente alle violazioni commesse ...
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