I file nel pc sono una prova «presuntiva» dell’evasione
La posizione della giurisprudenza sulla «contabilità in nero» non muta se invece della documentazione cartacea si considerano i documenti informatici
La conservazione di documenti informatici nel pc aventi le stesse caratteristiche delle fatture costituisce un idoneo elemento presuntivo dal quale desumere l’esistenza di ricavi non dichiarati, se nessuno di detti documenti informatici è “transitato” dalla contabilità ufficiale e ad essi non fa riscontro la versione cartacea, al pari delle altre fatture presenti sia nei file che su carta. È quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza n. 20899 di ieri.
È ormai nota da tempo la posizione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la documentazione extracontabile o anche detta “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione ...
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