Indebita percezione di erogazioni con fittizia esposizione di somme a lavoratori
Per la Cassazione, inoltre, la fattispecie di indebita compensazione punisce l’utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti di sola natura tributaria
Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter c.p., il datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dall’INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale per contributi previdenziali ed assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. La fattispecie di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000 punisce l’indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti che abbiano natura tributaria. A precisarlo è la Cassazione nella sentenza n. 48663 depositata ieri.
La Suprema Corte ricorda, in ...
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