Cancellazione «fiscale» della società al nodo retroattività
In assenza di espressa previsione normativa, c’è spazio per diverse interpretazioni
L’art. 28 del decreto semplificazioni fiscali stabilisce che “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese”.
Siamo pertanto in presenza di un intervallo temporale di cinque anni entro cui, per gli enti impositori, gli enti di previdenza e di assistenza e i contribuenti sono validi gli atti accertativi, di riscossione e di contenzioso emessi nei confronti del soggetto estinto o da questo proposti.
Nel citato art. 28 non è prevista una norma di decorrenza sulla c.d. “irrilevanza quinquennale” ...
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