Il giudicato blocca l’accertamento per tutte le imposte
L’Ufficio non può emettere un nuovo atto dando una diversa qualificazione giuridica alla fattispecie
La Cassazione ha delimitato i limiti del potere di autotutela sostitutiva, stabilendo, con un orientamento che pare consolidato, la necessità di vizi formali nell’atto sostituito, il rispetto dei termini decadenziali per l’accertamento, l’annullamento del precedente atto impositivo, la relativa comunicazione al contribuente e, in particolar modo, il rispetto di quanto statuito dall’eventuale giudicato formatosi (si veda, per tutte, la sentenza n. 21719/2011).
Nel momento in cui si è formato il giudicato che ha confermato nel merito l’infondatezza dell’accertamento, l’autotutela sostitutiva (o, per dirla più semplice, la riemissione dell’atto) non può mai avvenire, e tale principio non può essere aggirato attribuendo alla fattispecie una diversa ...
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