Riciclaggio anche senza fine di lucro
La Cassazione esamina le caratteristiche principali del riciclaggio, integrabile anche a titolo di dolo eventuale e a prescindere dal fine perseguito
Anche se manca l’individuazione di un compenso, integra il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) il soggetto che, dapprima, in seguito a “girate” in proprio favore prive di qualsiasi titolo giuridico, versa su conti correnti personali e di società “controllate” numerosi assegni circolari trasferibili emessi da una “cartiera” nei confronti di terze persone (recanti nomi di fantasia) e, immediatamente dopo, preleva somme di importo sostanzialmente simile.
Tali operazioni, infatti, prive di causa e di giustificazione, sono certamente idonee a far perdere le tracce dei flussi finanziari in questione e ad ostacolare l’accertamento della provenienza illecita del denaro successivamente acquisito alla disponibilità dei reali beneficiari delle operazioni, ...
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