Altro stop alla «resurrezione retroattiva» delle società di capitali
La Provinciale di Chieti afferma espressamente che il DLgs. 175/2014 opera solo a decorrere dalla sua entrata in vigore
Per effetto dell’art. 28 comma quarto del DLgs. 175/2014, “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese”.
Siamo chiaramente in presenza di una norma strumentale ad evitare che gli atti impositivi e contributivi perdano di efficacia in quanto intestati ad un soggetto non più esistente. Infatti, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, la cancellazione di una società dal Registro delle imprese è condizione sia sufficiente sia necessaria per l’estinzione dell’ente, per
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