Falso in bilancio solo per fatti od omissioni «rilevanti»
Per la fattispecie sulle non quotate, all’abolizione delle soglie di punibilità si contrappone la necessaria rilevanza dei fatti materiali falsi od omessi
L’art. 9 della legge recante “disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sostituisce l’art. 2621 c.c. che, attualmente, punisce come contravvenzione le false comunicazioni sociali senza danno.
La fattispecie di cui al nuovo art. 2621 c.c., ancora di pericolo, è delimitata alle società “non” quotate e si presenta come delitto, essendo punito con la reclusione da uno a cinque anni (limite edittale che non consente l’utilizzo delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ex art. 266 c.p.p.). Raffrontando tali fattispecie, emerge come nulla cambi in relazione ai possibili ...
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