La tardiva/omessa dichiarazione può essere violazione non sanzionabile
Così ha affermato la Cassazione nella sentenza 11741/2015, ma il principio va sempre contestualizzato
Sulla base della più recente giurisprudenza di Cassazione, le violazioni dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97 siano soggette al cumulo giuridico (si veda “Via libera al cumulo giuridico per le sanzioni degli intermediari” del 12 giugno).
Pertanto, se l’intermediario abilitato invia tardivamente o non invia più dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, non operano tante sanzioni quante sono le dichiarazioni (o le forniture) oggetto di violazione, ma la sanzione contemplata per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.
La sentenza n. 11741/2015, oltre a sancire quanto esposto, fa un passo ulteriore.
Infatti, il relatore, la cui relazione è stata condivisa dal Collegio, afferma che, in certi casi, l’art. 7-bis del DLgs. 241/97 può dare luogo a violazioni “ ...
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