Credito d’imposta estero provato con documenti in lingua straniera
La Cassazione sancisce che il giudice, se ci sono contestazioni, deve nominare un traduttore
Il principio dell’obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall’art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicché, quando tali documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice ha solo la facoltà, e non l’obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, in particolare quando le parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto, ovvero quando tale documento sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dai giudice, non sia stata oggetto di contestazioni della parte avversa.
Tuttavia, va ritenuto che, al di fuori di queste ipotesi, e in particolare quando il giudice reputa inidonea la traduzione giurata allegata da una ...
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