Responsabilità solidale per la cessione d’azienda anche se si risolve il contratto
Un vincolo contrattuale che ha determinato l’effetto traslativo non può essere sciolto per mutuo consenso
Il cessionario è responsabile in solido per i debiti tributari del cedente anche se pochi mesi dopo la cessione del ramo d’azienda è stata stipulata la risoluzione consensuale di tale contratto, a causa dell’inadempimento di una parte. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza n. 11972 depositata ieri.
Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DLgs. 472/1997, il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo
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