Scomputo ritenute sulle provvigioni al «nodo» certificazioni
Lo scomputo delle ritenute operate nel 2015 non è stato coordinato con la nuova Certificazione Unica
L’introduzione della nuova Certificazione Unica comporta dubbi applicativi e difficoltà operative in relazione alla gestione delle ritenute afferenti le provvigioni di agenti, rappresentanti, procacciatori di affari, mediatori e altri intermediari.
Ai sensi dell’art. 25-bis del DPR n. 600/73, i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
Il sostituto d’imposta deve quindi operare le ritenute solo al momento del pagamento delle provvigioni,
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