Disavanzo da concambio imputabile ai beni in leasing
La legittimità del comportamento è supportata dal principio contabile nazionale OIC 4
Il disavanzo da concambio derivante dall’operazione di fusione tra soggetti indipendenti, in quanto non legati da rapporti di partecipazione, è pari alla differenza positiva tra il valore dell’aumento di capitale sociale dell’incorporante e la quota di patrimonio netto contabile dell’incorporata.
Sotto il profilo contabile, l’art. 2504-bis comma 4 c.c. stabilisce che il disavanzo “deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento”. La formulazione della norma pone, pertanto, un evidente dubbio in merito all’imputabilità del disavanzo ai beni in leasing originariamente ...
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