Censurata la compensazione delle spese «per equità»
Compensazione ammessa anche a seguito di estinzione del giudizio per annullamento dell’atto
Se non sussiste reciproca soccombenza, la compensazione delle spese processuali è legittima solo se concorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Così ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 14550 del 13 luglio 2015. Sempre lo stesso giorno la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 14546, ha stabilito che l’art. 92, comma 2 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre “gravi ed eccezionali ragioni”, laddove però tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese per motivi di equità, non altrimenti specificati.
Nel caso in cui, infatti, la Commissione tributaria decidesse “secondo equità”, ...
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