Inammissibile il nuovo motivo di ricorso in appello
Non è ammesso eccepire solo in appello la non perentorietà del termine per il «modello TR»
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14860 del 15 luglio 2015, ha stabilito importanti principi in tema di ammissibilità di nuove domande nel processo tributario.
Nel caso in questione, infatti, i giudici di secondo grado avevano osservato che la questione attinente alla novità del motivo addotto dalla contribuente a sostegno dell’appello, circa la mancata previsione di termine per l’istanza di compensazione del credito IVA trimestrale ed in ogni caso della sua non perentorietà (in primo grado erano state sollevate solo le questioni relative all’effettività del versamento e al carattere sproporzionato delle sanzione), costituiva una mera argomentazione difensiva, che non configurava una nuova ed in quanto tale inammissibile censura.
Lo scopo, secondo i giudici di ...
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