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Giudizio di rinvio «alla prova» della riscossione

Dimezzato il termine per la riassunzione e legittimata la riscossione frazionata se c’è la cassazione con rinvio

/ Alfio CISSELLO

Venerdì, 28 agosto 2015

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L’esito del processo in Cassazione può consistere, oltre che in una sentenza di accoglimento del ricorso introduttivo o di rigetto del ricorso per Cassazione, in una pronuncia di cassazione con rinvio.
Ciò avviene, tra l’altro, quando il giudice del rinvio (nella maggior parte dei casi la Commissione tributaria regionale) deve decidere attenendosi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione con rinvio stessa.
A differenza del ricorso per Cassazione, che può essere formato solo da un avvocato c.d. “cassazionista”, il giudizio di rinvio può essere gestito dalle altre categorie professionali individuate dall’art. 12 del DLgs. 546/92, per cui non solo da avvocati, ma pure, in primis, da dottori commercialisti ed esperti contabili e da consulenti del

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