La comunione ordinaria tra coniugi «ostacola» il bonus prima casa
La comunione tra coniugi, sia legale che ordinaria, fa presumere che l’immobile preposseduto da entrambi sia la «casa di abitazione» familiare
La lett. b) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte I, allegata al DPR 131/86, esclude che l’agevolazione prima casa possa trovare applicazione al soggetto che sia già titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti reali di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altra casa di abitazione sita nel medesimo Comune.
Il riferimento alla “comunione con il coniuge” viene inteso (C.M. n. 19/2001) come un riferimento sia alla comunione ordinaria che alla comunione legale tra coniugi.
Invece, la titolarità dei medesimi diritti reali (proprietà piena, uso, usufrutto, abitazione), in comunione ordinaria con soggetti diversi dal coniuge (ed esempio il figlio, il fratello, il genitore, etc.) non è passibile di operare la preclusione all’acquisto agevolato ...
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