Se la sas si estingue, l’accomandante risponde nei limiti della quota liquidata
Il concetto di quota «liquidata» va distinto dalla quota «di partecipazione», che in tal caso non ha rilievo
La posizione giuridica del socio accomandante è foriera di problemi interpretativi, specie sul versante tributario.
Si ricorda che l’art. 2313 c.c. stabilisce che gli accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali (quindi anche per l’IRAP e per l’IVA) limitatamente alla quota conferita e in via solidale, per cui, tra l’altro, non può essere negato il diritto di ricorrere dell’accomandante, nella misura in cui riceva un atto, quand’anche notificato “per conoscenza” (si veda “Il socio ha sempre legittimazione processuale anche per IVA e IRAP” del 9 febbraio 2015).
Varie volte abbiamo sancito che l’azione esattiva intentata dal Fisco contro l’accomandante deve necessariamente essere parametrata alla quota di partecipazione ...
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