Legittima l’eccezione di revocatoria del liquidatore del sovraindebitato
Ha il potere di esercitare, su autorizzazione del giudice, le azioni per dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori
La Cassazione, con ordinanza n. 12395 del 10 maggio 2025, ha enunciato il principio secondo il quale, in tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli artt. 14-ter e ss. della L. 3/2012, e nell’ambito del sub-procedimento di formazione del passivo ex art. 14-octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale l’eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio generale “temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum”, posto che, ai sensi dell’art. 14-decies comma 2 della L. 3/2012 – introdotto dal DL 137/2020, conv. L. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette
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