Bilancio finale e piano di riparto al termine della liquidazione
I documenti, che evidenziano il risultato della procedura e le somme da ripartire ai soci, devono essere iscritti presso il Registro delle imprese
Al termine della procedura di liquidazione, i liquidatori sono tenuti a redigere il bilancio finale, il quale indica, a norma dell’art. 2492 del codice civile, la quota spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo che risulta al termine della procedura.
Il bilancio finale ha, quindi, quale finalità essenziale quella di permettere ai soci di valutare quale sia il riparto che residua dopo avere venduto le attività sociali ed estinto le passività (riparto che, va aggiunto, rappresenta materia imponibile per la parte che eccede il conferimento iniziale e gli apporti successivi a titolo patrimoniale).
Il bilancio finale di liquidazione si compone di due parti distinte, ovvero il bilancio finale “in senso proprio” e il piano di riparto. Il primo si compone dello Stato ...
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