Compensazione ammessa con visto «tardivo»
Nel caso delle imposte sui redditi, il visto può essere apposto in una dichiarazione integrativa
Relativamente all’utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo annuo superiore a 15.000 euro, occorre la previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui il credito emerge (artt. 10 del DL 78/2009 e 17 comma 1 del DLgs. 241/97).
Del pari, i contribuenti che utilizzano in compensazione con “modello F24” crediti di imposte dirette risultanti dalle dichiarazioni, per importi superiori a 15.000 euro, devono chiedere il visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (art. 1 comma 574 della L. 147/2013).
Quindi, fermo restando il limite di valore indicato dalla norma, per la compensazione dei crediti di imposte dirette, a differenza di quanto previsto in merito all’IVA, il visto è sempre necessario, ma non deve essere ...
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