Imprese in amministrazione straordinaria con più tempo per evitare il fallimento
Dopo l’approvazione nell’ultima riunione del Consiglio dei Ministri, sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 di ieri è stato pubblicato il DL 1° ottobre 2015 n. 154, contenente disposizioni urgenti in materia economico-sociale e già in vigore.
Oltre a misure in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici (art. 1) e per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015 (art. 3), l’art. 2 del decreto introduce una disposizione in materia di esecuzione dei programmi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzata a evitare che, al termine della scadenza del programma approvato dal Ministero dello Sviluppo economico (12 mesi se indirizzato alla cessione, 24 mesi se finalizzato alla ristrutturazione economico-finanziaria), si arrivi all’automatico fallimento dell’azienda nel caso di mancato realizzo del programma in tutto o in parte.
In particolare, il provvedimento, inserendo il comma 4-bis all’art. 57 del DLgs. 270/99, prevede che, se in prossimità della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui al successivo art. 66, la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello Sviluppo economico possa disporre, per una sola volta, un’ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a 12 mesi.
Ciò può avvenire quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l’attuazione del programma richiede la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa, senza pregiudizio per i creditori.
Il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente ai fini dell’esercizio delle proprie attribuzioni. (Redazione)
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