Il sindaco di nomina pubblica non può essere sostituito da un sindaco «privato»
Secondo la Cassazione, anche in caso di decadenza è necessario preservare la maggioranza pubblica nella composizione dell’organo di controllo
Nelle spa che riservino la nomina della maggioranza dei sindaci all’ente pubblico partecipante, il meccanismo del subentro del sindaco supplente di cui all’art. 2401 c.c. non può essere applicato per sostituire automaticamente un sindaco di nomina pubblica con un sindaco supplente di nomina privata, mentre il sindaco di nomina pubblica resta in carica in regime di “prorogatio” al fine di garantire che l’organo di vigilanza sia sempre costituito da una maggioranza di componenti designati dall’ente pubblico.
Sono queste le principali precisazioni rese dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20831, depositata ieri.
Nel caso di specie, sviluppatosi nel vigore della previgente disciplina, Tizio veniva dichiarato decaduto dalle sue funzioni di sindaco effettivo ...
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