Aggravante per danno grave anche nella bancarotta impropria
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42384, depositata oggi, ha ribadito che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cui all’art. 219 comma 1 del RD 267/42, è applicabile anche alle ipotesi di bancarotta impropria di cui all’art. 223 commi 1 e 2 del RD 267/42 (nel medesimo senso si vedano, tra le altre, Cass. nn. 18695/2013, 25454/2012 e 30932/2010).
Infatti la diversa struttura del reato di bancarotta “impropria” rispetto alla fattispecie “propria” non può condurre ad una indiscriminata preclusione dell’applicazione dell’aggravante in questione dal momento che depongono in tal senso il rinvio operato dall’art. 219 comma 1 a tutti i fatti di bancarotta propria ed il richiamo alle pene stabilite dall’art. 216 di cui al primo comma dell’art. 223.
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