Riduzione del canone di locazione efficace anche senza registrazione
Il contribuente può provare di avere percepito un importo minore anche con altri mezzi, come la scrittura privata o la contabilità
Negli ultimi anni si è assistito con frequenza ad accordi, intervenuti dopo la sottoscrizione del contratto di locazione originario, con i quali le parti hanno ridotto l’ammontare del canone per venire incontro alle richieste del conduttore.
Si pone, quindi, il problema dei mezzi di prova per dimostrare l’avvenuta riduzione: in assenza di questa prova, infatti, è realistico che i contribuenti possano risultare destinatari di accertamenti parziali ai sensi dell’art. 41-bis del DPR 600/73, in quanto il corrispettivo previsto dal contratto non corrisponde a quanto dichiarato nel quadro RB del modello UNICO.
Secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 28 giugno 2010, l’accordo di riduzione del canone non deve essere obbligatoriamente registrato (la riduzione ...
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